IL GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è un tipo di procedimento speciale previsto dal libro sesto del codice di procedura penale (articoli 438 e ss.) che prevede una decisione, di condanna o di proscioglimento già all'udienza preliminare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. 

Tale procedimento può essere richiesto esclusivamente dall'imputato, il quale rinunciando al dibattimento ottiene dei benefici, che consistono, in caso di condanna, in una riduzione di 1/3 della pena per i delitti e della metà per le contravvenzioni (art. 442, co. 2 c.p.p.); inoltre se si rinuncia all'appello avverso la sentenza di condanna, la pena è ulteriormente diminuita di 1/6 (art. 442, co. 2-bis c.p.p.).

Il comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p., prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Il termine entro il quale presentare l'istanza di ammissione al rito abbreviato è quello previsto per la formulazione delle conclusioni all'esito dell'udienza preliminare a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p.

La richiesta di ammissione al giudizio abbreviato è un atto personalissimo che deve necessariamente provenire, o personalmente dall'imputato, o da un procuratore speciale e la sottoscrizione deve essere autenticata.

Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato (art. 438, co. 4, c.p.p.), ciò significa che il pubblico ministero non può opporsi e il giudice deve accogliere la richiesta, limitandosi ad un controllo formale sulla richiesta, ossia se siano stati rispettati i termini per la presentazione e che sia stata rispettata la volontà dell'imputato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 438 c.p.p., l'imputato può altresì subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; su tale richiesta di c.d. "abbreviato condizionato", il giudice dispone il giudizio abbreviato se:

  • ​l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione;
  • il giudizio abbreviato realizza comunque un'economia processuale.

Pertanto a differenza della richiesta di giudizio abbreviato c.d. semplice, in quella condizionata il giudice può decidere di rigettare la richiesta qualora non ritenga realizzate le due condizioni di cui sopra.

Se la richiesta di abbreviato condizionato viene rigettata, l'imputato può chiedere in subordine che il giudizio si svolga nelle forme dell'abbreviato semplice o avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).

Nell'ipotesi di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di abbreviato ex comma 1-bis o in caso di rigetto della stessa ex comma 5, dell'art. 438 c.p.p., quest'ultima potrà essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo e dunque fino alla formulazione delle conclusioni all'esito dell'udienza preliminare.

Il comma 6-bis (438 c.p.p.) prevede un'efficacia sanante della richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare, la quale sana tutte le nullità tranne quelle assolute e determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio e preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

Infine il comma 6-ter (438 c.p.p.) stabilisce che, qualora la richiesta di abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ex comma 2 dell'art. 442 c.p.p.

Negli altri casi in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato potrà riproporla prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se riterrà illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammetterà il giudizio abbreviato.

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